DETASSAZIONE INVESTIMENTI PER AMBIENTE E ENERGIA DELLE PMI LEGGE 388/00

 

L’agevolazione è stata introdotta con la Legge Finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n.388) al fine di incentivare la realizzazione di “investimenti ambientali” e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli “investimenti ambientali” definiti sulla scorta della “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.2001 par. 37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa, calcolati secondo un approccio incrementale.

 

Beneficiari e requisiti soggettivi
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono le piccole e medie imprese (PMI) titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria. I criteri per l’individuazione delle PMI operanti in tutti i settori, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, sono stati definiti dal Decreto M.A.P. 18 aprile 2005 – attuativo della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

 

Investimenti ammissibili
Sono ammissibili gli investimenti EFFETTUATI ENTRO IL 25 GIUGNO 2012 (a partire dal 26 giugno 2012 lo strumento è abrogato in termini di applicabilità) di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto (anche in leasing) delle immobilizzazioni materiali, di cui all’art. 2424, comma 1, lettera B, n. II del codice civile, (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali; Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
In linea di massima è ammissibile: ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici ,eolici, a biomassa, fotovoltaico, ecc.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo. L’ impatto ambientale è da riferirsi all’effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in miglioramento dell’attività svolta (ad esempio una New.Co. di scopo che detiene un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con totale cessione dell’energia è ammissibile, poiché la “funzione ambientale” dell’impianto va ricercata proprio nella capacità di ridurre le emissioni di CO 2).

 

Investimento ambientale incrementale
La quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti, determinati secondo l’approccio incrementale (“Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente”, per cui i benefici sono “rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”). Il metodo di calcolo dell’investimento supplementare si basa sul confronto con un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consente di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale . Il sovraccosto, però, deve essere rettificato con riferimento ai vantaggi economici ottenuti dall’investimento ambientale ( in termini di risparmi di spesa, aumento di capacità produttiva, incentivi cumulabili, efficientamenti, ecc. ).

 

Risparmio di imposta medio
Per ricondurre il tutto ad un esempio pratico, su un impianto da fonti rinnovabili il risparmio oscilla mediamente tra il 12% ed il 20% (dipende dall’esatto calcolo dei sovraccosti): vuol dire che su investimento di € 1.000.000 l’agevolazione che se ne può ricavare è di 150.000 / 200.000 euro (per il fotovoltaico non potrebbe in ogni caso essere superiore al 20% per rispettare i limiti di cumulabilità con la tariffa incentivante GSE).